Procedure selettive del personale e impugnazione di recesso in caso di somministrazione irregolare

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha inoltre richiamato il principio di diritto secondo cui “…in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif., in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 – ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità”.

Corte Appello Roma, Sez. Lav., 22 maggio 2020, n° 1079

 

Mancata attuazione della direttiva 98 / 59 / CE nei casi di licenziamenti collettivi riguardanti anche dirigenti

I benefici derivanti dalla corretta trasposizione della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamento collettivo non consistono semplicemente nella partecipazione formale alla procedura di licenziamento, ma hanno carattere strumentale. Essi, infatti, mirano al conseguimento da parte dei lavoratori di specifiche tutele previste dalla direttiva, quali : la possibilità di non essere licenziati ovvero di venire licenziati in un momento successivo, nonché di accedere agli strumenti sociali di ausilio del reddito, con tutte le conseguenze economiche da ciò derivanti.

Tribunale Roma, Sez. Lav., 2 aprile 2020, n° 5717