Esercizio della clausola di gradimento
In linea di principio, l’esercizio della cd. clausola di gradimento da parte del datore di lavoro deve pur sempre essere soggetta a valutazione nell’ottica dei principi generali di correttezza e buona fede ex artt.1175, 1375 c.c., non potendo certo tradursi detto gradimento in mero ed ingiustificato arbitrio in danno di un lavoratore.
Tb. Reggio Calabria Sez. Lavoro 30.5.2019 decr. rigetto n° 10071