Il distacco transnazionale nelle catene di appalti

Ai fini del riconoscimento della legittimità della fattispecie (art. 30 D.Lgs. 81/2015), è necessario che alla diversa destinazione della prestazione lavorativa, resa nei confronti di un altro soggetto rispetto al datore di lavoro contrattualmente individuato, corrisponda la temporaneità del distacco e la sussistenza di un interesse specifico e rilevabile del datore di lavoro distaccante, che rimane giuridicamente ed economicamente responsabile della prestazione lavorativa, di fatto prestata nell’interesse altrui.

L’obbligatorietà della sussistenza dei suddetti elementi è destinata ad impedire che il distacco possa risolversi in una forma di intermediazione di manodopera illecita, non tollerata dall’ordinamento, per il rischio di elusione delle tutele dei diritti dei lavoratori che ne potrebbe derivare.

La peculiarità della fattispecie, la rilevanza degli interessi coinvolti e la necessità di garantire la costanza ed effettività delle tutele previste, ha indotto fra gli altri frequenti interventi anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha emanato le “Linee guida per l’attività ispettiva in materia di distacco transazionale”, con le quali, con un compendio della normativa comunitaria e interna, dando conto peraltro degli interventi dello stesso Istituto e del ministero del Lavoro precedenti, sono dettati i canoni fondamentali in materia (Nota INL 1° agosto 2019 n. 622).