Responsabilità dell’utilizzatore per fatti illeciti compiuti dal lavoratore nell’ambito della missione
In tema di contratto di somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità ex art. 2049, c.c., per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull’utilizzatore, cioè sul soggetto che detta missione ha concretizzato inserendo il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, ovvero incastonandolo nel suo interesse nel senso di esigenza organizzativa, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l’occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità.
Cass., Sez. III, 6 dicembre 2019, n° 31889