Licenziamento del dirigente ed efficacia delle sentenze della Corte di giustizia
Osservano i giudici di Lussemburgo che il legislatore comunitario, mediante l’armonizzazione delle norme applicabili ai licenziamenti collettivi, ha inteso “garantire una protezione di livello comparabile dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri e uniformare gli oneri che tali norme di tutela comportano per le imprese della Comunità”. La definizione di “lavoratore”, quindi, non può essere demandata ad ogni singolo Stato membro ma deve, invece, essere intesa in senso sovranazionale, individuandosi, come tale, chiunque “fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un altro soggetto e sotto la direzione di quest’ultimo, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione” (sul punto, Corte Giust., 11 novembre 2010, Danosa, causa C-232/09).