Nullità radicale del licenziamento per g.m.o. in epoca COVID 19 e tutela “reale”
E’ affetto da radicale nullità, con conseguente applicabilità della tutela reale “piena” prevista dall’art.18, comma 1, St. lav. e dall’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in violazione dell’espresso divieto introdotto dai decreti legge nn.18/2020, 34/2020, 104/2020 e 137/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19