Il datore è obbligato a comunicare in via immediata il recesso dal contratto ove le assenze del dipendente abbiano superato il comporto ?
La tempestività del recesso non può essere collegata a parametri temporali prestabiliti, dovendosi tenere conto di ogni circostanza rilevante, contemperando i contrapposti interessi coinvolti tra i quali anche l’esigenza datoriale di verificare in concreto la persistenza di residui margini di utilizzabilità e utilità della prestazione del lavoratore, considerato anche che il licenziamento per superamento del periodo di comporto configura un’ipotesi di risoluzione contrattuale per impossibilità parziale sopravvenuta dell’adempimento.