L’insussistenza non più manifesta del fatto posto a base del licenziamento da GMO alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali
Quanto alle conseguenze del recesso datoriale illegittimo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 Stat. Lav., all’esito delle sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022 della Corte Costituzionale, il Giudice applica la medesima disciplina di cui al comma 4° (c.d. tutela attenuata) nelle ipotesi in cui accerti la (manifesta) insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Deve ribadirsi che la verifica della “insussistenza” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, organizzativa del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Tribunale Roma, Sez. Lav., 23 maggio 2022, n. 51182