Eliminazione della “resposabilità solidale” ex art. 29 D.Lgs. n° 276 / 2003 nel settore della logistica ?
l D.L. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29/6/22, n. 79) ha parzialmente modificato il contenuto dell’art 1677 bis c.c., al quale è stato aggiunto, tra gli ambiti di applicazione, il settore della logistica. Vista l’importanza strategica che tale settore ha ricoperto nel corso degli ultimi tre anni di pandemia, le organizzazioni sindacali di categoria hanno aspramente criticato tale modifica, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a limitare il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore sancito dall’art. 29, d.lgs. n. 276/03 (c.d. “Legge Biagi”) per i crediti dei lavoratori.
La nuova formulazione dell’art. 1677 c.c. (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) dispone infatti che: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
Prima della modifica, il testo era il seguente: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
Apparentemente il novellato art. 1677 bis c.c. potrebbe avere importanti risvolti nell’ambito della disciplina dei contratti di logistica integrata – per i quali è sempre stato considerato applicabile il regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 cit., tra committente / appaltatore / subappaltatore) – con riferimento ai quali non è raro imbattersi in fattispecie irregolari (con particolare riguardo ai trattamenti retributivi e contributivi riservati al personale impiegato), se non addirittura delittuose.
La norma, così come riformulata, sembrerebbe determinare – per i lavoratori coinvolti nei servizi di logistica – l’inapplicabilità del regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti dei lavoratori sancito dall’art. 29, d.lgs. n. 276/03 in favore dell’applicabilità delle norme che disciplinano i meri contratti di trasporto, per i quali non vige il regime di responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori.
Se così fosse ai contratti di logistica integrata si applicherebbe la disciplina dei contratti di trasporto, i quali prevedono un regime di tutela assai meno efficace di quello previsto dall’art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Sebbene il novellato art. 1677 bis c.c. susciti più di qualche dubbio interpretativo, non si può fare a meno di rilevare che l’esclusione tout court del regime di responsabilità solidale anche nelle ipotesi di contratti di logistica si scontrerebbe con previsioni normative, pronunce giurisprudenziali e prassi consolidate. Da un lato, infatti, l’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 riveste un’importanza non trascurabile dal punto di vista giuslavoristico. Dall’altro lato, la chiosa finale contenuta nel 1677 bis c.c., nel prevedere che “alle (sole) attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”, sembra propendere per limitare l’applicazione del regime relativo ai contratti di trasporto alle sole fattispecie effettivamente inquadrabili come tali.