La “sede sindacale” (in caso di conciliazione) va intesa come luogo fisico ?

Cass. Civ. sez. trib., 19 aprile 2024, n. 10665 | Cass. Civ. sez. lav., 18 gennaio 2024, n. 1975

Con le ordinanze in commento emerge un contrasto interpretativo sulla nozione di sede sindacale presso la quale possono essere validamente compiuti gli atti dispositivi del lavoratore ex art. 2113, co. 4, c.c.

Nel primo caso la Suprema Corte propende per una stringente interpretazione formale che individua la sede sindacale come luogo fisico-topografico, pervenendo alla declaratoria di nullità di un verbale di conciliazione sindacale che, benché sottoscritto con l’assistenza del sindacalista prescelto dal lavoratore, era stato concluso in un luogo (fisico) diverso dalla sede sindacale.

Nel secondo caso, speculare al primo quanto alle premesse fattuali, la Cassazione sancisce che la nozione di sede sindacale non è un requisito formale bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere, ragion per cui l’elemento da valorizzare è l’assistenza effettiva prestata dal rappresentante sindacale, indipendentemente dal luogo in cui la conciliazione sia stata conclusa.