Licenziamento per giusta causa e termine previsto dalla contrattazione collettiva
Il licenziamento per giusta causa comminato oltre il termine stabilito dalla previsione collettiva che, altresì, attribuisce al decorso dello stesso il significato di accoglimento delle giustificazioni rese dal lavoratore, deve considerarsi illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970), per aver il datore di lavoro implicitamente accolto le giustificazioni a discolpa del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa (Cass. Sez. Lav. 3.9.2018 n° 21569. In senso difforme Cass. Sez. Lav. 16.8.2016 n° 17113).