Licenziamento del dirigente per ragioni organizzative e onere della prova
La Suprema Corte afferma che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione di libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41, Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto” (Cass. Sez. Lav. n° 31318 del 4.12.2018).