Ai fini del comporto, in epoca COVID, non vanno calcolati i periodi di quarantena per contatto o per essere risultati positivi
Con l’ordinanza del 13 gennaio 2022 il Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, ha affermato che l’assenza per malattia da Covid-19 non rientra nei limiti del periodo di comporto.
Di conseguenza è illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto se nel computo dei giorni di assenza per malattia vengono considerate anche le assenze a causa del contagio da Covid-19.
Per il giudice di Palmi non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di comporto sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus.
L’art. 26 d.l. n. 18 del 2020 infatti prevede che “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena o in permanenze domiciliare […] non è compatibile ai fini del periodo di comporto”. La predetta norma – prosegue il giudice di Palmi – per individuare il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare richiama l’art. 1 comma 2 lett. d) ed e) d.l. n. 19 del 2020 il quale indica da un lato i soggetti ai quali sia applicata la misura della quarantena precauzionale, dall’altro coloro che siano stati sottoposti a “divieto assoluto di allontanarsi dalla prorpria abitazione o dimora per e persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus“.
Nel caso in esame deve quindi essere scomputato dal periodo di comporto anche l’arco temporale in cui la ricorrente ha contratto il Covid-19.
Di conseguenza, avendo la società comminato il licenziamento prima della scadenza del periodo di comporto lo stesso deve ritenersi nullo e, ai sensi dell’art. 18 commi 4 e 7, l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione della ricorrente e al pagamento della indennità risarcitoria.