Calo di fatturato, settore in crisi e legittimità del licenziamento
Per la Suprema Corte è stata valutata correttamente, tra primo e secondo grado, la circostanza realmente esistente al momento dei licenziamenti, analizzando le perdite del fatturato degli immediatamente precedenti, e altrettanto correttamente è stato esteso l’accertamento ad un arco temporale idoneo per svolgere una valutazione globale e diretta delle circostanze di fatto che avevano determinato le cause dei recessi. A questo proposito, è stato esaminato il bilancio consuntivo riferito all’anno dei licenziamenti e sono state poste in evidenza la irreversibilità del calo di fatturato; la situazione di crisi del settore; l’accumulo di ore pagate e non lavorate; la circostanza di analoghi licenziamenti da parte di altre due società che confermava la generale crisi economica.
Cass., Sez. Lav., 25 gennaio 2021, n° 1508