Il legislatore – nel dettare disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti- ha disposto che il sesto comma dell’art. 51 TUIR debba intendersi nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono (solo) quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al lavoratore, in relazione allo svolgimento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, prescindendo dall’effettivo spostamento. La necessaria contestualità delle suddette condizioni comporta che ai lavoratori rispetto ai quali risulti mancante anche una sola di esse (come, ad esempio, l’indicazione della sede lavorativa nel contratto di assunzione) non è applicabile l’art. 51, comma 6, TUIR, venendo ad essi riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2020, n° 16673