Il patto di prova, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto; tale indicazione può essere operata anche mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo a condizione che il “richiamo sia sufficientemente specifico” (Trib. Roma sez. lav., 2 ottobre 2018, n.7198), essendo “necessaria l’indicazione del singolo profilo mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (Cass. 13 aprile 2017 n. 9597). Tuttavia, “quando si tratta di mansioni relative a prestazioni intellettuali e non solo esecutive, non serve un’indicazione di dettaglio ed è sufficiente che le mansioni siano determinabili” (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1957). Inoltre, anche l’indicazione dell’area di competenza professionale ed il reparto del lavoratore può soddisfare requisito di specificità “qualora quest’ultimo individui un’area di professionalità che abbia un significato specifico e renda riconoscibili dal dipendente le mansioni sulle quali si svolgerà la prova (App. Milano, 10/5/2004, in Il lavoro nella giurisprudenza 2004, 1309) ” (Trib. Ivrea, 15 luglio 2019, n. 43). Allo stesso tempo, si rileva altresì che dalla mera “mancata indicazione per iscritto del reparto di cui al lavoratore veniva attribuita la responsabilità, non è dato inferire […] la nullità della clausola”, essendo altresì rilevante “l’accertamento della piena consapevolezza da parte del lavoratore dei compiti e delle responsabilità cui è chiamato e del cui adeguato esercizio deve dare prova” (Cass. 15 maggio 2015, n.10041).
Nel caso di specie è stata accertata illegittimità del patto di prova, genericamente formulato, in ragione (i) della assenza di qualsivoglia descrizione della mansione affidata a Tizio nel contratto di assunzione, identificato come “Esperto con particolare responsabilità ed autonomia”, senza alcuna determinazione delle mansioni affidata nonché (ii) della assoluta inidoneità del richiamo al contratto collettivo nazionale di lavoro per una corretta identificazione delle mansioni, stante la mancata identificazione di profili e mansioni nella descrizione della categoria dei quadri.
Aggiungasi che, nel caso di specie, è stato altresì accertato che il patto di prova era stato sottoscritto dal lavoratore il giorno successivo all’effettivo inizio del rapporto di lavoro, circostanza che già di per sé avrebbe reso nullo il patto (Trib. Torino 16 settembre 2016, in Boll. ADAPT)
Tribunale Genova, Sez. Lav., 20 gennaio 2020, n. 38