La Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’installazione di videocamere nascoste all’insaputa dei dipendenti non lede il diritto alla riservatezza dei lavoratori se tale attività è preordinata a verificare eventuali atti illeciti a danno della Società.
Con la decisione del 17 ottobre 2019 la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, a definizione del caso López Ribalda e altri contro Spagna (giudizi nn. 1874/13 e 8567/13), ha dichiarato, con 14 voti favorevoli e 3 contrari, che, nella fattispecie esaminata, non vi è stata nessuna violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea del Diritti umani e, all’unanimità, che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo).
Il caso scrutinato dalla Corte riguardava l’installazione, da parte di una società spagnola della grande distribuzione, di un sistema di videosorveglianza segreta dei dipendenti.
Le immagini raccolte con questo sistema hanno fatto emergere che i lavoratori, come sospettato dall’azienda, rubavano merce aziendale ed hanno costituito il fondamento del licenziamento dei dipendenti stessi.
La Corte ha riscontrato, in particolare, che i tribunali spagnoli hanno attentamente bilanciato i diritti dei lavoratori – dipendenti del supermercato sospettati di furto – e quelli del datore di lavoro, connessi alla tutela del patrimonio aziendale, ed hanno effettuato un esame approfondito delle ragioni che hanno determinato la scelta di installare il sistema di videosorveglianza.
Secondo la Corte, la presenza di una ragione giustificativa meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, come il fondato sospetto di furto da parte dei dipendenti, giustifica la mancata informativa preventiva ai dipendenti circa l’installazione della videosorveglianza, nonostante, in linea generale, la legge richieda che un simile trattamento di dati personali sia sempre accompagnato dalla relativa informativa all’interessato. Ciò a patto che la misura adottata dal datore di lavoro venga giudicata proporzionata al fine perseguito.