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Profilo oggettivo della condotta antisindacale

La disposizione ricomprende tutte quelle condotte che siano oggettivamente idonee ad ostacolare l’attività sindacale, sia in relazione a diritti e prerogative, riconosciuti da disposizioni di legge o di contratto collettivo, sia incidendo sulla capacità organizzativa, di aggregazione e di negoziazione del sindacato. Una volta accertato che la condotta è oggettivamente lesiva di prerogative o di diritti di libertà e attività sindacale, l’intento soggettivo è irrilevante. E sussiste una lesione indiretta della capacità di aggregazione, che viene ostacolata, quando la condotta è oggettivamente idonea a determinare lo svilimento del ruolo del sindacato e a pregiudicarne la credibilità e l’immagine presso i lavoratori, quale soggetto capace di essere interlocutore e di incidere nelle relazioni industriali in ambito aziendale. Inoltre, come pure è stato osservato l’art. 28, st. lav., reprime i comportamenti “diretti” a impedire o limitare la libertà sindacale ed è quindi una fattispecie che richiede il pericolo di danno e non già la prova del danno (ossia il fatto di aver patito conseguenze negative a causa della condotta denunciata).

Anche la Cassazione si è espressa in maniera affermativa, sostenendo che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28, st. lav., lavoratori è sufficiente che il comportamento posto in essere leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, anche in difetto di uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

Contratti a tempo determinato : le ragioni oggettive del termine vanno specificate per iscritto, in modo circostanziato e puntuale

Nel caso di specie, per i giudici di appello, le ragioni tecnico-organizzative individuate nel contratto di lavoro – a giustificazione del termine – sono state adeguatamente specificate, facendosi riferimento nello stesso alle seguenti ragioni tecnico-organizzative: “l’appalto al quale verrà assegnata, relativo all’affidamento del contratto di servizio da parte di S.B. alla scrivente società, ha una durata predeterminata fino al 30 aprile 2012 e prevede l’impiego di figure professionali che, allo stato attuale, la scrivente società con il normale organico aziendale non potrebbe fornire se non facendo ricorso ad una nuova assunzione a termine”.

Corte appello Roma sez. lav., 17 settembre 2019, n. 3076

 

Controllo del datore di lavoro sull’attività lavorativa

Il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa vige anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione, che possano eventualmente configurare ipotesi penalmente rilevanti. Simmetricamente, ove il controllo demandato all’agenzia investigativa non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa e sia espletato al di fuori dell’orario di lavoro, esso è legittimo, come nel caso di verifica sull’attività extralavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro, ovvero nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33,  l. n. 104 del 1992.

Tribunale Taranto, Sez. Lav., decr. 13 gennaio 2019, n. 1011

Il committente può esercitare il potere disciplinare, anche per interposta persona, sui lavoratori occupati nell’appalto ?

Un concetto di subordinazione che si imperni sulla nozione di eterodirezione del lavoro deve inevitabilmente tenere conto dell’evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo; ciò è ancora più evidente nei settori “labour intensive“, nei quali gli appaltatori dispongono in misura irrilevante di beni strumentali propri o non ne dispongono affatto.

Tribunale Padova, Sez. Lav., 16 luglio 2019, n. 550

L’insussistenza del “fatto materiale contestato” di cui all’art. 3, d.lgs. n. 23 del 2015

Con la sentenza n. 12174 dell’8 agosto 2019 la Corte di cassazione ha inteso estendere alla disciplina di cui all’art. 3,d.lgs. n. 23 del 2015, il principio ermeneutico affermatosi in giurisprudenza con riferimento all’art. 18, l. n.300 del 1970, versione Fornero, attestante la sostanziale equivalenza, ai fini sanzionatori, fra “fatto materiale” insussistente e contestazione giuridicamente irrilevante.

L’opzione ermeneutica, oggetto di alcune critiche, conferma tuttavia la raggiunta consapevolezza, da parte della giurisprudenza, di dover di interpretare i testi normativi alla luce dei contesti normativi di riferimento e in ossequio al principio fondamentale di coerenza del sistema giuridico.

Inesistente l’obbligo a trattare e sottoscrivere il contratto collettivo con tutte le organizzazioni sindacali

Nell’ordinamento italiano non sussiste alcun obbligo legalmente sancito, ne sorto in base agli usi, posto a carico del datore di lavoro di sottoscrivere contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali.

Ne deriva, pertanto, che non sussiste neanche un obbligo a trattare, logicamente antecedente al primo, rientrando nell’autonomia negoziale, da riconoscersi alla parte datoriale, la possibilità di stipulare un nuovo contratto con organizzazioni anche diverse da quelle con cui ha trattato e sottoscritto il precedente.

Tribunale di Roma 25.6.2019 R.G. n° 83097 / 2018

 

La sospensione concordata della prestazione di lavoro non esonera dall’obbligo contributivo

In conseguenza della tassatività delle ipotesi di esonero dall’obbligo contributivo, il calcolo del premio assicurativo dovuto all’INAIL rimane vincolato al rispetto del minimale contributivo, che opera anche con riferimento all’orario di lavoro, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione di lavoro che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro.

Cass. n° 15210 del 3.6.2019

Rilevanza dei precedenti nel contenuto della contestazione disciplinare

Il datore, ai fini di una valida contestazione disciplinare, è tenuto ad includere nell’addebito al lavoratore incolpato, a pena di nullità della sanzione applicata, anche la recidiva solo ove questa sia prevista come uno degli elementi costitutivi della mancanza addebitata al dipendente.

Tale onere è invece escluso nell’ipotesi in cui i precedenti contestati siano stati considerati dalla parte datoriale al solo fine di determinare la gravità della condotta e, conseguentemente, individuare la sanzione applicabile, in linea con il principio di proporzionalità.

In tale ultima ipotesi, ove il lavoratore contesti la valutazione operata dal datore circa l’incidenza dei precedenti sulla maggiore o minore gravità dell’ultima condotta contestata, essendo la censura fondata su una questione di natura interpretativa del significato di un atto, lo stesso dovrà poggiare le proprie argomentazioni sui criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss., c.c.

Cass., sez. lav., 31 luglio 2019, n. 20723.

Licenziamento ritorsivo e onere della prova

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 17 ottobre 2018, n. 26035; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648; Cass. 8 agosto 2011, n. 17087) l’onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinante del licenziamento può essere assolto dal lavoratore (su cui quell’onere grava) anche mediante presunzioni. L’esistenza di un fatto ignoto può ritenersi provata per presunzione ex art. 2729, c.c., solamente qualora sia stata compiutamente accertata in via diretta l’esistenza di un fatto storico dotato di gravità, precisione e concordanza (Cass. 28 febbraio 2017, n. 19485, Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 9 agosto 2007, n. 17457😉 nella direzione del fatto ignoto.

No alla disdetta unilaterale del Ccnl

La Cassazione afferma che è illegittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069, c.c.

Cass. n° 21537 del 20.8.2019