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Rivendicazioni mansioni dirigenziali; silenzio del CCNL applicato; specifica professionalità del ruolo

Qualora il CCNL applicato non enuclei i diversi livelli di inquadramento della categoria, con le relative declaratorie, non è sufficiente accertare l’assegnazione di un ruolo formalmente dirigenziale con la correlata retribuzione, ma occorre valutare se le mansioni siano espressione, in concreto, dell’autonomia e discrezionalità che caratterizzano la figura dirigenziale quale alter ego del datore.

Tribunale di Bari, sez. lav., 4 maggio 2023

 

La conversione del “Decreto Lavoro” n° 48 del 4.5.2023 con la Legge n° 85 del 3.7.2023

Al fine di offrire una sintesi delle principali misure del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, nel testo convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, forniamo una tabella riepilogativa, evidenziando le novità corredate dalla normativa di riferimento.

Per una più agevole lettura, si riportano in grassetto le modifiche operate in sede di conversione.

 

Novità

Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023, conv., con mod., dalla l. n. 85/2023)

Normativa oggetto di modifica

Disciplina del contratto di lavoro a termine

 

variano le causali indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi).

I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi (per il computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto):

 

• nei casi previsti dai contratti collettivi;

• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;

• per sostituire altri lavoratori.

 

– Esclusi dalla nuova disciplina:

 

• i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;

 

• i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca. (A tali contratti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

Art. 24. – Disciplina del contratto di lavoro a termine

Commi 1, 1-ter

 

 Articolo 19, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, commi 1, 1.1., 4 e 5-bis, Apposizione del termine e durata massima

 

Articolo 21, comma 01, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Proroghe e rinnovi

 

 

Disciplina del contratto di somministrazione

 

Modificata la disciplina del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dal computo del limite:

– i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato,

– i soggetti in mobilità, i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Art. 24. – Disciplina del contratto di lavoro a termine

Comma 1– quater

 

 

Articolo 31, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

Proroghe in materia di lavoro agile

 

– Prevista la proroga dello smart workingdal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022;

– prorogate dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 anche altre disposizioni transitorie relative ad alcune categorie di lavoratori, tra i quali, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (con alcune condizioni esplicite), con la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Articolo 28-bis, – Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori

dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate

dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 e articolo 42, comma 3-bis, – Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

 

 

Contratto di espansione

 

Fino al 31 dicembre 2023 per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso al pensionamento anticipato entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

Restano fermi impegno di spesa complessivo e numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico, di cui all’originario contratto di espansione.

Riconosciuti incrementi nei limiti di spesa per l’anno 2023 pari a 20 milioni di euro, provvedendo mediante corrispondente

riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a), d.l. 185/2008).

 

Art. 25. Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo

n. 148 del 2015

Art. 41, d.lgs. 14 settembre2015, n. 148, comma 1-quater, 5-bis, Contratto di espansione

 

5-bis- Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 68,4 milioni di euro per l’anno 2026

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

 

– Le informazioni su orario di lavoro, la sua programmazione e il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore indicando o il riferimento normativo o il contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

 

– Il datore di lavoro consegna o mette a disposizione del personale (anche mediante pubblicazione su sito web), i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, ed eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro

Art. 26. – Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi

di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, comma 1, lett. a), b)

Art. 1, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152,

commi 5-bis, 6-bis, Informazioni sul rapporto di lavoro

Obblighi informativi sui rapporti di lavoro “integralmente automatizzati”

 

– Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato deve informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati per:

le indicazioni rilevanti ai fini

– della assunzione o del conferimento dell’incarico

– la gestione o cessazione del rapporto di lavoro;

– l’assegnazione di compiti o mansioni e indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

– Gli obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Art. 26. – Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi

di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, comma 2, lett. 4)

Art. 1-bis, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152,

commi 1 e 8, Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

Incentivi all’occupazione giovanile

 

– Previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

 

– Viene riconosciuto un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei 30 anni con determinati requisiti. L’incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Art. 27. – Incentivi all’occupazione giovanile
Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

 

– Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi.

– Estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri.

– Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

assicurate maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole, modificando la disciplina sulla valutazione dei rischi strutturali degli edifici delle istituzioni scolastiche e sull’individuazione delle misure necessarie a prevenirli.

– Rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per l’anno 2023, con un incremento di 5 milioni di euro

Art. 14. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 1 Artt. 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

 

Inclusione sociale e lavorativa

 

Dal 1° gennaio 2024, si introduce l’assegno di inclusione misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

 

– Beneficiari, famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60; l’importo che potrà arrivare a 500 euro al mese, elevabile a 630 euro se il nucleo è composto da over 67 o con disabili gravi, cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto.

nuclei familiari con componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

– Il beneficio mensile (non inferiore a 480 euro all’anno, non imponibili IRPEF) sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario dovrà a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

 

– Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non “fragili”, decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

 

– a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

– a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

 

Percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione:

può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario; attività da intendersi a titolo gratuito e non assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato.

 

– Incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o stagionale, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

 

Artt. 113

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

 

-Innalzato, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

 

– Introdotta la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi. Tale possibilità riguarda gli iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS relative ai lavoratori autonomi, compresi i soggetti iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell’INPS.

 

Misure volte a garantire la stabilità occupazionale a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali:

previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

 

– Confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

– Estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

 

Artt. 23-bis, 3942

 

Invalidità del patto di prova nel regime del “Jobs Act”

La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1, l. n. 604/1966, con la conseguenza che il recesso «ad nutum», intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento – soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23/2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.

Cass., sez. lav., 14 luglio 2023, n. 20239

 

L’ANAC approva le nuove Linee guida per le segnalazioni esterne in materia di Whistleblowing

Le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 avranno efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249. Dunque, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino al 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente inquadramento normativo e dalle precedenti Linee guida ANAC.

Con la stessa delibera n. 311/2023, è stato pubblicato anche il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio ANAC.

Assunzione del personale nelle società partecipate : si applicano i vincoli procedurali e di concorso imposti alle PA ?

Fermo restando che, la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società –  che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica – l’art. 18, d.l. n. 112/2008 ha dettato regole diverse per le procedure di reclutamento del personale, sia delle società in mano pubblica di gestione dei servizi locali, che delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Per effetto dello stesso, dunque, alle suddette società si applicano le norme concernenti le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Così ha deciso la Suprema Corte con  ord. 29 settembre 2022, n. 28330.

In senso contrario, tuttavia, Cass., Sez. Unite., 27 marzo 2017, n. 7759.

 

Licenziamento da GMO : secondo la Corte Costituzionale, per la reintegrazione, non è necessario che l’insussistenza del fatto sia “manifesta”

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo collegato a ragioni tecnico produttive e organizzative, il giudice del lavoro, ai fini dell’applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 300/1970, non deve accertare che il fatto posto a base del licenziamento sia “manifestamente” insussistente essendo sufficiente che lo stesso non sia ravvisabile (art. 18, comma 7, secondo periodo L. 300/1970)

Corte Cost. 19 maggio 2022, n. 125

 

Prescrizione dei crediti retributivi e “fine” della stabilità nel lavoro privato : per la Suprema Corte il termine inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto

La S.C., con la recente sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Cambio d’appalto e deroga alla “clausola di salvaguardia” per l’assorbimento del dipendente della gestione uscente

La società subentrante in un appalto omette di assorbire un dipendente dell’ex appaltatrice in quanto condannato per fatti connessi al traffico di stupefacenti, valutandolo privo della necessaria attitudine professionale.

Il lavoratore ricorre in giudizio e chiede, in via principale, l’accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto di assunzione con la subentrante; in via subordinata, l’accertamento del diritto ad essere assunto dalla subentrante in virtù della clausola di salvaguardia di cui al contratto collettivo applicato.

Le doglianze del lavoratore sono respinte in primo e in secondo grado. La Corte d’Appello di Reggio Calabria motiva la decisione sul presupposto che il diritto all’assunzione di cui alla clausola sociale è limitato dalla possibilità per il futuro datore di lavoro di far prevalere condizioni ostative all’assunzione derivanti dalla valutazione della professionalità del lavoratore; in secondo luogo, i fatti per i quali il dipendente era stato condannato erano di gravità tale da incidere sul vincolo fiduciario rendendo inutile l’assunzione. La conclamata incompatibilità professionale del lavoratore giustifica, exart. 1218 c.c., l’inadempimento da parte della società all’obbligazione di assunzione di cui alla clausola di salvaguardia.

Il dipendente ricorre in Cassazione sulla base di tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione della clausola sociale; 2) violazione e falsa applicazione della norma collettiva per cui i motivi ostativi all’assunzione sono costituiti esclusivamente dal mancato superamento della visita medica di idoneità, da sentenza penale passata in giudicato o dalla pendenza di procedimento penale per delitto non colposo incidente sull’attitudine professionale del lavoratore (condizione che il ricorrente non ritiene sussistente al momento del mancato subentro); 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 St. Lav.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso, giudicandolo inammissibile, e conferma la decisione della Corte d’Appello.

Cass., Sez. Lav., ord. 14 luglio 2022, n. 22212

 

Eliminazione della “resposabilità solidale” ex art. 29 D.Lgs. n° 276 / 2003 nel settore della logistica ?

l D.L. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29/6/22, n. 79) ha parzialmente modificato il contenuto dell’art 1677 bis c.c., al quale è stato aggiunto, tra gli ambiti di applicazione, il settore della logistica. Vista l’importanza strategica che tale settore ha ricoperto nel corso degli ultimi tre anni di pandemia, le organizzazioni sindacali di categoria hanno aspramente criticato tale modifica, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a limitare il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore sancito dall’art. 29, d.lgs. n. 276/03 (c.d. “Legge Biagi”) per i crediti dei lavoratori.

La nuova formulazione dell’art. 1677 c.c. (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) dispone infatti che: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

Prima della modifica, il testo era il seguente: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

Apparentemente il novellato art. 1677 bis c.c. potrebbe avere importanti risvolti nell’ambito della disciplina dei contratti di logistica integrata – per i quali è sempre stato considerato applicabile il regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 cit., tra committente / appaltatore / subappaltatore) – con riferimento ai quali non è raro imbattersi in fattispecie irregolari (con particolare riguardo ai trattamenti retributivi e contributivi riservati al personale impiegato), se non addirittura delittuose.

La norma, così come riformulata, sembrerebbe determinare – per i lavoratori coinvolti nei servizi di logistica – l’inapplicabilità del regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti dei lavoratori sancito dall’art. 29, d.lgs. n. 276/03 in favore dell’applicabilità delle norme che disciplinano i meri contratti di trasporto, per i quali non vige il regime di responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori.

Se così fosse ai contratti di logistica integrata si applicherebbe la disciplina dei contratti di trasporto, i quali prevedono un regime di tutela assai meno efficace di quello previsto dall’art. 29 D. Lgs. 276/2003.

Sebbene il novellato art. 1677 bis c.c. susciti più di qualche dubbio interpretativo, non si può fare a meno di rilevare che l’esclusione tout court del regime di responsabilità solidale anche nelle ipotesi di contratti di logistica si scontrerebbe con previsioni normative, pronunce giurisprudenziali e prassi consolidate. Da un lato, infatti, l’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 riveste un’importanza non trascurabile dal punto di vista giuslavoristico. Dall’altro lato, la chiosa finale contenuta nel 1677 bis c.c., nel prevedere che “alle (sole) attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”, sembra propendere per limitare l’applicazione del regime relativo ai contratti di trasporto alle sole fattispecie effettivamente inquadrabili come tali.

Dubbi costituzionali sull’efficacia verso tutti i lavoratori dei contratti aziendali e/o degli accordi di prossimità

E’ da ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, per violazione degli art. 2 e 39 comma primo nonché dell’art. 39 comma quarto della Costituzione, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo.

Corte d’Appello di Napoli, ord. 3 febbraio 2022