La cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi.
Affinché possa trovare applicazione l’art. 2112 c.c., pertanto, la suddetta autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce un elemento costitutivo indefettibile della fattispecie, il quale deve sussistere già al momento dello scorporo dal complesso cedente.
Ne consegue il divieto di creazione di una struttura produttiva ad hoc, in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. La giurisprudenza ha ritenuto legittima anche la cessione di rami aziendali c.d. “dematerializzati”, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, sicché oggetto del trasferimento può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune e con un bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche condiviso, affinché siano scongiurate ipotesi di espulsione di personale mediante fittizie operazioni di trasferimento.
Il ramo ceduto, infatti, ancorché dematerializzato, deve essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente.
Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2021, n° 29919
Sul punto: CGUE 11 marzo 1997, C-13/95, Súzen; 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler; 15 dicembre 2005, C-232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir; 13 settembre 2007, C-458/05, Jouini; 20 luglio 2017, C-416/16, Piscarreta Ricardo, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE. Cfr.: Cass., sez. lav., 8 novembre 2018, n. 28593 e Cass., sez. lav., 31 luglio 2017, n. 19034.