Il danno può essere presunto, con conseguente agevolazione probatoria per il lavoratore, qualora tra le parti sia stato stipulato un solo contratto a termine dichiarato illegittimo?
L’ipotesi in cui sia stata dichiarata nulla l’apposizione di un termine ad un unico negozio non è equiparabile (art. 3 Cost.) al caso, distinto, di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Tale ultima fattispecie è regolata dal diritto comunitario che, imponendo l’adozione di misure sanzionatorie idonee, ha portato il legislatore italiano a prevede una agevolazione a favore del lavoratore nella prova del danno subito, causalmente connesso alla reiterazione prefata (c.d. danno comunitario).
L’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 non è pertanto applicabile ove venga in rilievo un unico rapporto, non sussistendo le ragioni determinanti l’adeguamento della normativa interna alla disciplina europea nei termini sopra riportati. Ne consegue che ove il giudice accerti l’illegittimità dell’unico contratto a termine stipulato tra il lavoratore ed il datore, troverà applicazione la regola generale per la quale il primo è tenuto ad allegare e provare il danno asseritamente sopportato.
Si tiene a precisare che, qualora si verta in ipotesi di pubblico impiego, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la coincidenza del danno con la mancata conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, tenuto conto che il pregiudizio risarcibile è solo quello ingiusto e tale non può ritenersi una conseguenza prevista da una disposizione normativa.
Cass., Sez. Lav., 14 dicembre 2020, n. 28422