Concorso del lavoratore nella causazione dell’infortunio
L’azione di regresso di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965 è riconosciuta all’Inail nei confronti del datore del quale sia stata accertata la responsabilità per l’infortunio subito dal lavoratore assicurato al quale l’Istituto abbia corrisposto le prestazioni di legge.
Suddetta azione ha natura diretta ed autonoma, sicché l’eventuale concorso di colpa dell’infortunato nella causazione dell’evento nefasto non può determinare automaticamente una riduzione della pretesa attorea nei confronti del datore.
Una modifica del quantum potrà essere operata dal giudice solo entro i limiti dettati dall’art. 1916 c.c.: l’Inail potrà infatti pretendere dal datore solo una somma pari a quanto quest’ultimo sarebbe obbligato a corrispondere al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.
Preliminare sarà dunque la liquidazione del danno patito dal lavoratore dal quale sarà decurtata la parte da porre a carico del danneggiato stesso in ragione del suo concorso nella produzione dell’evento, con rivalutazione del credito risarcibile al momento della decisione.
Solo così il giudice potrà procedere al raffronto tra l’ammontare del risarcimento dovuto ed il credito oggetto dell’azione di regresso, non potendo quest’ultimo essere superiore al primo.
Solo nel caso in cui la pretesa dell’Istituto sia maggiore al danno risarcibile il giudice potrà ridurre la somma spettante per le prestazioni erogate al danneggiato-assicurato, evitando che essa risulti superiore rispetto a quanto dovuto dal datore-danneggiante.
Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 2020, n. 21314