Contratto a termine e nullità civilistica per frode alla legge
Il Tribunale di Firenze conclude affermando che laddove il contratto a tempo determinato sia atto a soddisfare esigenze stabili e durevoli, benché la normativa vigente non richieda la sussistenza delle cosiddette causali, il termine apposto deve intendersi in frode alla legge e dunque nullo con la conseguente trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato ed il pagamento delle indennità previste dalla legge.
La decisione in commento finisce, dunque, per affermare che la sussistenza delle cosiddette causali, ossia delle ragioni oggettive che rendono necessaria l’apposizione del termine, sia sempre necessaria per preservare la legittimità del termine anche allorquando, come nel framework normativo applicabile al caso de quo, il legislatore ha optato per l’introduzione di altri limiti all’apposizione del termine, diversi dalla sussistenza delle causali.