Decadenza e accertamento o costituzione del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare
La domanda di costituzione del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, in virtù dell’illiceità dell’appalto, non è soggetta a decadenza ai sensi dell’art. 32, comma 4 lett. d), l. n. 183 del 2010, se l’appaltatore falso datore formale – i cui atti sono da attribuire all’appaltante utilizzatore effettivo della prestazione ai sensi dell’art. 27 comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (oggi art. 38, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2015) – intimi, in adempimento di un obbligo di fonte collettiva di risolvere il rapporto per consentire l’assunzione dell’appaltatore subentrante, un licenziamento solo verbale.
Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 11.1.2019 n° 523