Decorrenza della prescrizione e differenze retributive

Per il Tribunale di Napoli non è condivisibile “la tesi secondo cui il principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza Corte cost. 10 giugno 1966 n. 63, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2955 n.2, c.c. e 2965 n. 1, c.c.  “…limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro “, così che essa decorra soltanto se il rapporto di lavoro è caratterizzato da ‘stabilità’ (Corte cost., 12 dicembre 1972, n. 174) ritenendosi ‘adeguata’ la stabilità assicurata dall’art. 18, l. n. 300 del 1970, formulazione originaria (Cass., sez. un., n. 1268 del 1976).

Ed infatti le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012 – nelle fattispecie in cui, ratione temporis, siano applicabili al rapporto di lavoro – hanno soltanto delimitato la reintegra nel posto di lavoro in presenza di licenziamento illegittimo, che resta assicurata proprio nelle ipotesi più gravi di recesso datoriale esercitato dal contraente più forte che si avvalga illecitamente della sua superiorità economica”.

Tribunale Napoli, Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 7343