Dirigente, licenziamento ritorsivo e rito processuale
“… occorre premettere, pur dovendosi constatare come la Legge riservi al lavoratore con qualifica dirigenziale un trattamento migliore rispetto a qualsiasi altro lavoratore subordinato (se non altro per le modalità di calcolo dell’indennizzo dovuto oltre che per il rito accelerato), come il presente procedimento sia stato introdotto correttamente con il rito Fornero trovando nel caso di specie, in ragione della domanda avanzata dal ricorrente che afferma essere stato destinatario di licenziamento ritorsivo, applicazione l’art. 18, Legge 300/1970 e non il DLgs. 23/2015, essendo la più recente normativa diretta a disciplinare il licenziamento di operai, impiegati e quadri
… deve poi essere detto come nell’ambito del summenzionato rito debba (dovrebbe) essere trattata anche la domanda subordinatamente proposta – che il ricorrente ha quindi qui correttamente avanzato – posto che simile domanda certamente rientra tra quelle strettamente connesse, nel senso fatto proprio dall’art. 1, co. 48, Legge 92/2012, alla pretesa inerente l’impugnazione del licenziamento; in altri termini, la domanda volta all’accertamento della ingiustificatezza del licenziamento si fonda sui medesimi fatti su cui poggia la richiesta di annullamento/illegittimità del medesimo licenziamento”
Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro 1.12.2020 R.G. n° 1306 / 2019