Il contratto a termine nel cd. decreto Dignità
Con la disciplina del 2018 (d.l. n. 87 del 2018, c.d. decreto Dignità) si è realizzato un compromesso, volto a contenere il ricorso al contratto a termine a-causale, ovvero:
– il contratto a termine di durata continuativa non superiore a 12 mesi, resta a-causale e, quindi, può essere sottoscritto senza che sia necessario esplicitare una ragione giustificativa del termine;
– il contratto a termine di durata continuativa superiore a 12 mesi, richiede una causale di giustificazione.
La conseguenza che l’art. 19 comma 1-bis fa discendere dalla violazione di questa regola è individuata nella trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Tribunale Milano, Sez. Lav., 22 giugno 2020, n. 797