Il divieto dei licenziamenti economici in pendenza di pandemia si applica (anche) ai dirigenti

Il divieto transitorio dei licenziamenti individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali introdotto dall’art. 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è preclusa al datore di lavoro la facoltà di “recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”, si applica anche al rapporto di lavoro dei dirigenti.

Tribunale di Roma – Sez. Lavoro 26.2.2021