Insussistenza del fatto contestato e regime di tutela nell’ipotesi di licenziamento
Nel caso di licenziamento illegittimo, l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 comma 4, l. n. 300 del 1970, presuppone l’assenza ontologica del fatto materiale, alla quale deve essere equiparata l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità; non rileva, invece, ai fini dell’applicazione della suddetta tutela, l’eventuale insussistenza del “fatto giuridico”.
Cass., Sez. Lav., 10 febbraio 2020, n° 3076