La pretesa contributiva di INPS non è soggetta a decadenza
Il termine di due anni previsto dall’art 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.
Cass. Sez. Lav. n° 22110 del 4.9.2019