La sospensione concordata della prestazione di lavoro non esonera dall’obbligo contributivo
In conseguenza della tassatività delle ipotesi di esonero dall’obbligo contributivo, il calcolo del premio assicurativo dovuto all’INAIL rimane vincolato al rispetto del minimale contributivo, che opera anche con riferimento all’orario di lavoro, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione di lavoro che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro.
Cass. n° 15210 del 3.6.2019