Lavoratori somministrati e “Green Pass”
L’art. 3, comma 2, d.l. 21 settembre 2021, n. 127, dispone che il datore di lavoro è tenuto – pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma nono – a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, sia rispetto ai propri dipendenti sia con riferimento a coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro.
Tenuto conto del dato letterale della disposizione, nonché delle caratteristiche proprie del contratto commerciale di somministrazione, sembra possibile affermare che, prima dell’inizio della missione presso l’utilizzatore, gravi sull’agenzia verificare il possesso del green pass da parte del lavoratore, ciò costituendo una delle condizioni necessarie ai fini della concreta possibilità di dare esecuzione al contratto.
Avviata la missione sarà invece l’utilizzatore, concretamente nella posizione fattuale necessaria, ad essere tenuto ai controlli suddetti prima che il lavoratore faccia l’accesso al luogo di svolgimento della prestazione.
Si ritiene, ad ogni modo, che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sia in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa per l’intera durata del contratto.
L’eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità ex art. 1218, c.c.