Legittimo il licenziamento per sottrazione di beni di esiguo valore
E’ stata smentita «l’inidoneità della sottrazione di un bene di esiguo valore» a «ledere il vincolo fiduciario» con l’azienda, anche tenendo presente «il giudizio di proporzionalità» inteso come possibilità di affidamento del datore di lavoro nell’esatto adempimento delle prestazioni future». E questa visione, concludono i giudici della Cassazione, non può essere scalfita dal richiamo all’«esiguo valore dei beni sottratti».
Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2020, n° 11005