Licenziamento per g.m.o. : insussistenza del fatto e insufficienza della prova

In tema di licenziamento per g.m.o., la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto” fondante il recesso datoriale concerne sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l’obbligo di “repéchage“. Fermo l’onere della prova in capo al datore ex art. 5 l. n. 604/1966, con l’espressione “manifesta insussistenza” deve intendersi un’assenza dei suddetti presupposti di legittimità del licenziamento che sia evidente, nonché facilmente verificabile sul piano probatorio, con conseguente emersione della pretestuosità del recesso datoriale.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il regime indennitario in presenza di una mera insufficienza probatoria, ossia per il caso in cui l’insussistenza potrebbe essere dedotta semplicemente da altri elementi di per sé opinabili o non univoci, come il ricorso ad ore di straordinario, normalmente legato ad esigenze contingenti.

L’insufficiente dimostrazione della sussistenza delle ragioni organizzative/produttive, o dell’obbligo di “repéchage”, pertanto, non consente l’operatività della tutela reale.

Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6083