Licenziamento per scarso rendimento: è legittimo se costituisce notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore
Lo scarso rendimento del lavoratore può costituire il fondamento giustificativo di un licenziamento per g.m.o.?
Il licenziamento per “scarso rendimento”, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione, costituisce un’ipotesi di recesso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.
Quest’ultimo non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, non essendosi il lavoratore obbligato al compimento di un’opera o di un servizio (lavoro autonomo).
Tuttavia, nel caso in cui siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire un indice di non esatta esecuzione della prestazione e lo scarso rendimento sarebbe caratterizzato da colpa del lavoratore. Tenuto fermo quanto sopra, occorre tenere distinte le ipotesi in cui il licenziamento sia riconducibile ad una condotta addebitale al lavoratore e costituenti forme di inadempimento rispetto alla prestazione attesa dal datore, dai casi in cui il recesso datoriale è sia riferibile a ragioni organizzative dell’impresa (che possono anche ravvisarsi in condizioni attinenti alla persona del lavoratore), riconducibili a circostanze oggettive idonee a determinare la perdita di interesse del datore alla prestazione e che siano, pertanto, estranee alla sfera volitiva del dipendente. Solo per tale seconda categoria di ipotesi potrebbe parlarsi di licenziamento per g.m.o.
Cass. Civ. sez. lav., 19 aprile 2024, n. 10640