Licenziamento ritorsivo e onere della prova

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 17 ottobre 2018, n. 26035; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648; Cass. 8 agosto 2011, n. 17087) l’onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinante del licenziamento può essere assolto dal lavoratore (su cui quell’onere grava) anche mediante presunzioni. L’esistenza di un fatto ignoto può ritenersi provata per presunzione ex art. 2729, c.c., solamente qualora sia stata compiutamente accertata in via diretta l’esistenza di un fatto storico dotato di gravità, precisione e concordanza (Cass. 28 febbraio 2017, n. 19485, Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 9 agosto 2007, n. 17457😉 nella direzione del fatto ignoto.