No alla disdetta unilaterale del Ccnl
La Cassazione afferma che è illegittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069, c.c.
Cass. n° 21537 del 20.8.2019