Onere di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
L’onere di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Giova ribadire, quanto all’onere di repêchage, che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.
Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2019, n. 29100