Procedimento disciplinare e accesso alla documentazione aziendale
In tema di accesso alla documentazione aziendale inerente al procedimento disciplinare ex art. 7, l. n. 300 del 1970, non vi è un obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore tutta la documentazione aziendale, ma solo di assicurare l’efficace esercizio del diritto alla difesa.
La Suprema Corte di cassazione sull’art. 7, cit., afferma: “tale norma non prevede l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati nel corso del procedimento disciplinare, al di fuori di quella necessaria per una puntuale contestazione dell’addebito e per permettere un’adeguata difesa”.
Ancora: “obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”.
Corte d’Appello di Bari – Sez. Lav. 23.10.2018