Proroga del contratto a termine ex art. 93 d.l. n. 34/2020 con effetti posticipati
In base a quanto disposto dall’art. 93 d.l. n. 34/2020 (come modificato dall’art. 8 d.l. Agosto), in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, è possibile – fino al 31 dicembre 2020 – rinnovare o prorogare per una sola volta e per un massimo di 12 mesi i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga unitamente al fine perseguito dal legislatore, lascia intendere che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione dell’accordo tra le parti. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi
Tribunale Milano, Sez. Lav., 22 giugno 2020, n. 797