Requisiti del mobbing lavorativo
Affinché possa configurarsi il c.d. ”mobbing lavorativo”, devono ravvisarsi comportamenti del datore di lavoro, anche protratti nel tempo, che siano rivelatori in maniera inequivocabile di un’esplicita volontà di quest’ultimo di emarginare il dipendente.
Occorre pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte oggettivamente volte all’espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un elevato tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché soggettivamente sorrette da un intento persecutorio e tra loro collegate dall’unico scopo di isolare il dipendente.
Corte Appello Milano, Sez. Lav., 2 dicembre 2019, n° 1615