“Riders” : prevalenza della paga oraria su quella a cottimo e obbligo della assicurazione Inail, le novità del decreto in Gazzetta
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 – Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (GU Serie Generale n. 207 del 4 settembre 2019).
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che stabilisce livelli minimi di tutela per i prestatori impiegati con rapporti di lavoro non subordinato nell’ambito della consegna di cibo a domicilio e riceve ordini tramite una piattaforma digitale o una app (cd. riders).
Il decreto entrerà in vigore il 5 settembre 2019; dopo 180 giorni entreranno in vigore le disposizioni relative ai riders.
Prevalenza della paga oraria su quella a cottimo. Il decreto prevede anzitutto che il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 potrà essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente.
I contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Il corrispettivo orario sarà riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Obbligo della Assicurativa Inail. – I riders saranno e soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
A tal fine l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale sarà tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dalla normativa.