Articoli

Cambio di residenza non comunicato all’azienda : valida la lettera di licenziamento inviata al vecchio indirizzo

In tema di procedimento disciplinare e comunicazione degli addebiti, nonché del conclusivo licenziamento, laddove le lettere raccomandate non vengano consegnate al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverle presso il domicilio dichiarato al datore di lavoro, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Cass., Sez. Lav., 31 luglio 2019, n. 20721

 

L’estensione del termine di decadenza ex art. 32 del Collegato Lavoro alle fattispecie di tipo interpositorio

La fattispecie contemplata dalla lettera d) del comma 4 dell’art. 32, l. n. 183 del 2010, può riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell’ambito dei gruppi societari che nascondono un’unicità di impresa, come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una con titolarità del rapporto di lavoro.

In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell’ambito limitativo del termine di decadenza per l’impugnazione è l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo titolare del rapporto” del resto, la necessità di impugnazione nei confronti dell’utilizzatore nel rispetto dei termini di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, emerge in maniera chiara anche nell’art. 39, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, proprio con riferimento alla somministrazione irregolare di cui all’art. 38 stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966.

Corte appello Milano, Sez. Lav., 30 maggio 2019, n. 670

In senso conforme

Cass., Sez. Lav., 25 maggio 2017, n. 13179
Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2016, n. 17969

Mancato gradimento del lavoratore da parte della società committente e legittimità del trasferimento

Il  trasferimento disposto in applicazione della clausola di gradimento, determinante una “incompatibilità ambientale” è stato considerato dalla giurisprudenza “riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento dei lavoratori (ai sensi dell’art. 2103, c.c.)” (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2002, n. 17786).

Tribunale Reggio Calabria, Sez. Lav., decr. rigetto, 30 maggio 2019, n. 10071

 

Mancato gradimento del lavoratore da parte della società committente e legittimità del trasferimento

Il  trasferimento disposto in applicazione della clausola di gradimento, determinante una “incompatibilità ambientale” è stato considerato dalla giurisprudenza “riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento dei lavoratori (ai sensi dell’art. 2103, c.c.).

Tribunale Reggio Calabria, Sez. Lav., decr. rigetto, 30 maggio 2019, n. 10071

Impugnazione del verbale di conciliazione: quando l’assistenza sindacale può ritenersi effettiva?

Perché trovi applicazione il regime dell’inoppugnabilità della conciliazione, di cui allart. 2113, c.c., sono necessari due elementi: il primo, di carattere formale, attiene alla sede protetta presso la quale l’accordo deve essere concluso; il secondo, di ordine sostanziale, richiede che l’effettività dell’ assistenza prestata dal rappresentante sindacale al lavoratore, di modo che il rinunciante sia stato posto nella condizione di avere piena e puntuale conoscenza della portata e degli effetti scaturenti dagli atti abdicativi.

Tribunale Roma, Sez. III Lav. 8.5.2019 n. 4354

 

Tutela reintegratoria da licenziamento illegittimo: è necessaria l’offerta della prestazione per il conseguimento della posta risarcitoria ?

Nell’ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, st. lav., nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il diritto al risarcimento del danno non è subordinato – diversamente da quanto accade nel caso di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato – alla messa in mora del datore di lavoro mediante l’offerta della prestazione lavorativa da parte del prestatore (nella specie, un lavoratore, dopo la sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria, si era visto escludere dallo stato passivo il credito avente per oggetto le retribuzioni maturate anche nel periodo successivo alla sentenza, sul presupposto, censurato dalla S.C., di non aver provato l’offerta della prestazione alla società datrice).

Cass., sez. lav., 6 giugno 2019, n. 15379

 

Licenziamenti collettivi: individuati i motivi, la scelta dei lavoratori da licenziare va limitata agli addetti ad uno specifico settore dell’azienda

In tema di licenziamenti collettivi, l’ambito dei dipendenti tra i quali individuare i destinatari del provvedimento di riduzione del personale può essere limitato ad una unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda ove il datore di lavoro, nella comunicazione di apertura della procedura, ne indichi le oggettive ragioni organizzative e produttive, esplicitando altresì i motivi che impediscono di ovviare ai licenziamenti con il trasferimento dei dipendenti in esubero ad altre unità produttive.

Quindi, in caso di specificazione dei motivi, la scelta dei lavoratori da licenziare può essere limitata a quelli addetti all’unità produttiva o settore interessato, restando in ogni caso salva la loro idoneità ad essere utilizzati in altre unità o reparti aziendali, con onere di allegazione e prova della fungibilità nelle diverse mansioni a carico del lavoratori stessi.

Corte appello Firenze, sez. lav., 17 giugno 2019, n. 546

Legittimo il licenziamento per g.m.o. finalizzato all’incremento della redditività e dell’efficienza gestionale

La migliore efficienza gestionale o anche l’esigenza d’incremento del profitto che si traducano in un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo da attuare mediante soppressione di una posizione lavorativa possono integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Corte appello Milano, sez. lav., 21 giugno 2019, n. 1313

 

Licenziamento disciplinare: il giudice può individuare solo in alcuni episodi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva

In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro – individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119, c.c..

Corte appello Milano sez. lav., 18 giugno 2019, n. 1265

 

I contributi pagati dall’appaltatore fittizio salvano il committente datore di lavoro

In tema di interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di opere o servizi, si applica il disposto del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 2, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall’art. 29, comma 3-bis, che disciplina l’appalto illecito, secondo cui tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Il suddetto art. 27, cit., va collegato alla disciplina dettata dall’art. 1180, comma 1, c.c., e impone la verifica in concreto dell’avvenuta soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali.

Cass. ord. 8.7.2019 n° 18278