Il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, per attività antisindacale nei confronti di una azienda leader nel settore conciario.
Il giudice del lavoro vicentino ha stabilito che nella azienda conciaria deve essere applicato il CCNL per gli addetti dell’industria della lavorazione della Concia sottoscritto a livello nazionale dalle stesse FILCTEM, FEMCA, UILTEC CON UNIC, organizzazioni sindacali e datoriali del settore maggiormente rappresentative nel territorio nazionale (contratto nazionale di riferimento nel settore della Concia).
Contratto al quale l’azienda aveva aderito per “fatti concludenti”.
Questo a fronte della applicazione da parte della società datoriale di un diverso contratto stipulato da altre organizzazioni che avrebbe penalizzato i lavoratori.
La volontà espressa dall’azienda di non applicare più il CCNL UNIC produrrà invece i suoi effetti successivamente, come stabilito nello stesso contratto collettivo nella clausola relativa alla sua durata e decorrenza laddove consente al datore di lavoro associato ad UNIC di svincolarsi unitamente ad UNIC mediante disdetta da inviare sei mesi prima del termine di efficacia del contratto.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ordina all’azienda di applicare integralmente il CCNL UNIC e, conseguentemente, di consentire alle ricorrenti di convocare assemblea e di riconoscere il RSA UILTEC UIL consentendogli di svolgere le sue funzioni sindacali.
[L’adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole>> (cass. civ. 18408/2015). È quindi certo che, una volta che si possa affermare l’adesione di una parte al contratto, questo diventa per la medesima vincolante].
Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro 24.3.2022