Termine di prescrizione per i crediti retributivi dopo le modifiche dell’art. 18 St. Lav.

Le modifiche dell’art. 18 l. n. 300/1970, successive all’entrata in vigore della l. n. 92/2012, non incidono sulla stabilità del rapporto di lavoro, sicché, ove siano state svolte mansioni di livello superiore, la prescrizione del diritto del lavoratore alle conseguenti differenze retributive decorre sin dal momento in cui suddetto diritto può essere giuridicamente fatto valere, escludendosi la sospensione della decorrenza sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tribunale Napoli, Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 7343

(In senso difforme : Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2017, n. 22172 e Corte appello Milano, Sez. Lav., 30 luglio 2019, n. 522)