Tutela dei dirigenti in caso di licenziamento discriminatorio
La l. 9 aprile 1990, n. 92, all’art. 1, comma 41, ha previsto l’applicabilità della tutela reintegratoria piena anche per i dirigenti nelle ipotesi di licenziamento nullo perchè discriminatorio ovvero intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento di cui alla normativa in materia di tutela della maternità e della paternità ovvero, ancora, perchè riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c. La portata innovativa della norma che ha ampliato la possibilità per i dirigenti di invocare la tutela reale è, tuttavia, mitigata dalla constatazione che si tratta di ipotesi nelle quali l’onere probatorio incombe sul lavoratore. Questi, infatti, dovrà dimostrare la natura discriminatoria o illecita del recesso attraverso elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento ritorsivo e dovrà, altresì, dimostrare che tale intento abbia avuto carattere determinante la volontà datoriale.