Tutela reintegratoria da licenziamento illegittimo: è necessaria l’offerta della prestazione per il conseguimento della posta risarcitoria ?

Nell’ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, st. lav., nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il diritto al risarcimento del danno non è subordinato – diversamente da quanto accade nel caso di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato – alla messa in mora del datore di lavoro mediante l’offerta della prestazione lavorativa da parte del prestatore (nella specie, un lavoratore, dopo la sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria, si era visto escludere dallo stato passivo il credito avente per oggetto le retribuzioni maturate anche nel periodo successivo alla sentenza, sul presupposto, censurato dalla S.C., di non aver provato l’offerta della prestazione alla società datrice).

Cass., sez. lav., 6 giugno 2019, n. 15379