Tutela reintegratoria in caso di licenziamento da “giusta causa” intimato in assenza di contestazione disciplinare
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che l’omessa contestazione di alcuni comportamenti del dipendente, poi successivamente esplicitati nel provvedimento di licenziamento, comportasse l’applicabilità della tutela reintegratoria ad effetti risarcitori limitati, di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, considerando ricompreso nell’ipotesi di “insussistenza del fatto contestato” anche il caso di inesistenza della contestazione disciplinare.
Cassazione civile, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep.24/02/2020), n. 4879