Utilizzabilità dei dati raccolti tramite l’uso di strumenti tecnologici da parte del dipendente: gli orientamenti della giurisprudenza

L’evoluzione tecnologica e l’uso sempre più frequente da parte dei lavoratori di strumenti informatici sottopone i tradizionali concetti giuslavoristici ad una forte torsione. In particolare, il perimetro del potere di controllo del datore di lavoro può subire un’innegabile dilatazione attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale dipendente. La riforma del 2015 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ha dato una prima risposta alla necessità di adeguare il quadro normativo relativo ai controlli del datore di lavoro al mutato contesto economico e tecnologico. La norma, così come modificata nel 2015, costituisce un vero e proprio punto di contatto tra il diritto del lavoro e la tutela dei dati personali e della riservatezza del lavoratore. Di recente, con l’ordinanza 13 giugno 2018, n. 57668, il Tribunale di Roma ha affermato un vero e proprio rapporto di propedeuticità tra il rispetto della normativa posta a tutela dei dati personali e l’utilizzabilità a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro delle informazioni raccolte attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici da parte del dipendente.